Il mondo delle P.M.I al tempo del Coronavirus. Inadempimento contrattuale?
La straordinarietà del contesto in cui ci troviamo ha determinato e sta determinando una difficoltà da parte di tutti gli operatori del settore commerciale e non solo, in relazione agli ordinari adempimenti contrattuali; in quest’ottica il D.L. n. 18 del 17-3-2020, non ha contemplato rimedi per chi si trovasse nell’impossibilità di pagare somme di denaro (per sua natura sempre possibile).
In alcuni casi l’inadempimento può essere qualificato come non imputabile al debitore ex art. 1218 c.c. (quando il contraente non può, per fatto a lui non direttamente imputabile e, tra l’altro, non riferibile neppure all’altra parte, godere della controprestazione giusta un Provvedimento della Pubblica Autorità o factum principis)
Tale aspetto è stato valutato anche in un passaggio del DL 18/20 il quale però si limita a dettare una disposizione solo in materia di appalti pubblici.
Difatti, all’art. 91si legge: “6 bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”
Oltre agli istituti più volte scomodati quali la “impossibilità parziale sopravvenuta” ex art. 1464 c.c. o la “eccessiva onerosità sopravvenuta” ex art. 1467 c.c. oppure la “impossibilità temporanea” ex art. 1256 c.c o “parziale” di rendere la prestazione dovuta ex art. 1258 c.c.. il principio di buona fede contrattuale, che ex art 1175 c.c., rappresenta il fulcro della disciplina delle obbligazioni contrattuali, consente (viste le circostanze) di motivare e giustificare una temporanea sospensione degli adempimenti o un preannuncio ritardo in attesa di ridefinire nuovi termini e modalità del rapporto contrattuale, qualora le parti abbiano interesse alla sua prosecuzione.
Però attenzione. Tali disposizioni codicistiche vanno attentamente applicate a seconda delle fattispecie. La diversità delle prestazioni impone cautela e capacità di individuarne la precisa applicazione. Per questo motivo va approfondito con uno studio specifico caso per caso.
Avv. Fabio Antonelli